Vai menu di sezione

Accesso civico "semplice"

Contenuto dell'obbligo

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L. 241/1990

Il diritto di accesso civico semplice è esercitato da chiunque nei confronti di documenti, dati, e informazioni che ASIF CHIMELLI abbia omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale, pur avendone l'obbligo.

L'istanza di accesso civico semplice deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione  e della trasparenza, dott.ssa Francesca Parolari, secondo il modello allegato e deve indicare:

a) i dati identificativi del richiedente

b) gli estremi dei documenti, dei dati o delle informazioni di cui si chiede la pubblicazione, o gli elementi identificativi degli stessi

c) le modalità e l'indirizzo per le comunicazioni relative all'istanza.

Il procedimento di accesso civico semplice si conclude nel termine di 30 giorni, in caso di accoglimento il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a pubblicare sul sito istituzionale i documenti, i dati e le informazioni richieste e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Mercoledì, 19 Giugno 2019 - Ultima modifica: Giovedì, 02 Luglio 2020
torna all'inizio