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Accesso civico "generalizzato"

Contenuto dell'obbligo

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Riferimenti normativi
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitato da chiunque nei confronti dei documenti detenuti da ASIF CHIMELLI, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitato presso le strutture competenti a detenere i documenti;

l'istanza presentata secondo il modello allegato deve contenere:

a) i dati identificativi del richiedente

b) gli estremi dei documenti richiesti o gli elementi identificativi degli stessi

c) le modalità e l'indirizzo per le comunicazioni relative all'istanza.

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'accoglimento, il rifiuto o il differimento dell'istanza è disposto con provvedimento espresso e motivato.

Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitato tramite presa visione e/o estrazione di copia dei documenti richiesti.

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Pubblicato il: Mercoledì, 19 Giugno 2019
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